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Piano famiglia : mutui sospesi per le famiglie in crisi
lunedì 04 gennaio 2010

mutui sospesi per le famiglie in crisi Da febbraio è possibile richiedere la sospensione delle rate del proprio mutuo.

Dopo mesi e mesi di confronto tra il mondo delle banche e le associazioni che tutelano il cittadino, finalmente a partire da febbraio del 2010 le famiglie in difficoltà economiche possono sospendere il pagamento del proprio mutuo fino ad un massimo di 12 rate consecutive.
La sospensione del mutuo può essere applicata, secondo l'accordo, sui mutui (anche quelli in fase di preammortamento o cartolarizzati) di importo fino a 150 mila euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, indipendentemente dal tipo di tasso pattuito (sia quindi il mutuo a tasso fisso o variabile).

La sospensione può essere richiesta direttamente dall'intestatario del mutuo (il reddito imponibile non dovrà superare i 40mila euro annui) qualora nel biennio 2009 / 2010 sovvengano eventi negativi come ad esempio morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza o ingresso in cassa integrazione. Potranno inoltre chiedere la sospensione delle rate anche quei mutuatari che hanno ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Non rientrano invece nella moratoria i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche.
 
La lista delle banche aderenti verrà pubblicata nel sito Internet dell’Abi, dove sarà anche possibile scaricare il facsimile del modulo di richiesta di sospensione, che sarà comunque distribuito presso le filiali delle banche stesse. La richiesta si potrà presentare a partire dal primo febbraio 2010, con riferimento a eventi accaduti dal gennaio 2009 in poi.
Dal momento della richiesta scatteranno i tempi tecnici per la verifica del diritto a ricevere la sospensione, che sarà attivata entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della domanda. La banca dovrà comunicare l'eventuale diniego entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione del modulo.
 

Gli Interessi

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalita’, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi. Sull' operazione di sospensione invece non sono previsti ne’ interessi di mora, ne’ spese di istruttoria, e neppure commissioni e garanzie accessorie.


Adusbef non firma protocollo Abi sui mutui

Adusbef, pur avendo partecipato agli incontri con l'associazione bancaria italiana (ABI), non sottoscrive il protocollo di intervento che "dovrebbe" aiutare le famiglie in difficoltà.
Secondo Adusbef infatti con tale accordo, le banche continueranno a lucrare (continuando a maturare interessi sul mutuo sospeso) sulle spalle di un numero sempre più alto di famiglie già colpete dalle conseguenze della crisi e della disoccupazione.
Secondo l'associazione dei consumatori L'ABI avrebbe dovuto consentire la sospensione temporanea dei mutui ma senza alcun onere o interessi a carico dei mutuatari per i 12 mesi di sospensione.
La soluzione suggerita dall'Abi infatti,non è a costo zero per il mutuatario ma a titolo pesantemente oneroso, poichè con rate che accodate alla fine matureranno interessi ed oneri maggiorati come se il mutuo fosse di un anno più lungo.


 
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